Art. 4.

      1. All'articolo 152 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «3-bis. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici o di contratti di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato le società cooperative e le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, dimostrano il possesso del requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con riferimento al patrimonio netto.
      3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dalle opere realizzate e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o verso il soggetto partecipante al contratto di partenariato pubblico privato. Sono ammesse in favore del concessionario la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dalle opere realizzate e dal servizio gestito».